Con la recente ordinanza n. 5474/2025, la Corte di Cassazione ha riaffermato un principio di fondamentale importanza nel diritto delle successioni: la denuncia di successione, in quanto adempimento a prevalente contenuto fiscale, non è di per sé idonea a costituire un elemento incontrovertibile per fondare un'accettazione tacita dell'eredità. L'assunzione del ruolo di erede richiede, infatti, comportamenti che esprimano in modo inequivocabile la volontà di subentrare nella posizione giuridica del de cuius.
In particolare, la pronuncia fa chiarezza sulle modalità di calcolo della maggioranza necessaria ai fini dell'omologa del concordato minore, anche alla luce delle innovazioni portate dal Codice della Crisi, soffermandosi incidentalmente sull'istituto del c.d cram down, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.
"…ai fini dell'accettazione tacita dell'eredità, sono privi di rilevanza tutti quegli atti che, attese la loro natura e finalità, non sono idonei ad esprimere in modo certo l'intenzione univoca di assunzione della qualità di erede, come la denuncia di successione, il pagamento delle relative imposte, la richiesta di registrazione del testamento e la sua trascrizione. Infatti, trattandosi di adempimenti di prevalente contenuto fiscale, caratterizzati da scopi conservativi, il giudice di merito, a cui compete il relativo accertamento, può legittimamente escludere, con riferimento ad essi, il proposito di accettare l'eredità."
La vicenda, posta poi all'attenzione dei Giudici di legittimità, trae origine da una procedura esecutiva immobiliare incardinata in danno di un debitore medio tempore deceduto.
Al fine di garantire la continuità delle trascrizioni e la validità dell'azione esecutiva sul bene espropriato, il creditore ha, pertanto, promosso un autonomo giudizio nei confronti della figlia - presunta ed unica erede - così da ottenere l'accertamento giudiziale dell'avvenuta accettazione dell'eredità.
In tale contesto, tuttavia, la convenuta - figlia del debitore defunto - ha contestato la legittimità dell'azione, sostenendo l'assenza di un interesse concreto ad agire da parte del creditore (ai sensi dell'art. 100 c.p.c.), poiché - nella sua prospettazione - la presentazione della denuncia di successione sarebbe stata da sola sufficiente a dimostrare l'intervenuta accettazione dell'eredità ferma, preliminarmente, l'improcedibilità della domanda perché non seguita dal tentativo obbligatorio di mediazione.
I giudici di merito, sia in primo grado che in appello, hanno tuttavia respinto tale argomentazione. La Corte territoriale ha chiarito che, in mancanza di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata di accettazione espressa, la semplice denuncia di successione non è sufficiente a integrare l'accettazione tacita e non può quindi supplire alla necessità di un accertamento giudiziale, richiesto per garantire la continuità delle trascrizioni ai sensi degli artt. 2648 e 475 c.c.
Sulla scorta di tali vicende, quindi, l'erede convenuta ha promosso ricorso in Cassazione.
Il dibattito sugli elementi ritenuti idonei a costituire accettazione tacita dell'eredità o, nello specifico, sull'efficacia propria della denuncia di successione, è da tempo oggetto di attenzione nella giurisprudenza di legittimità. Alcuni orientamenti, per esempio, interpretano la presentazione della denuncia e la voltura catastale come indici presuntivi della volontà di accettare, ma solo quando gli stessi siano accompagnati da ulteriori elementi che dimostrino un comportamento coerente e inequivoco da parte del chiamato.
Di questo tenore, per esempio, la sentenza n. 32770/2018 della seconda sezione della Cassazione in cui si è affermato che "deve sì essere valutata l'indubbia rilevanza presuntiva di denuncia di successione e (soprattutto) voltura catastale, ma alla luce e nell'ambito del complessivo comportamento del chiamato e considerato che la voltura catastale non integra incondizionatamente gli estremi di un'accettazione tacita dell'eredità efficace ad ampio spettro soggettivo"[1].
Secondo altre e più recenti pronunce, invece, tali atti (denuncia di successione e voltura catastale) possono assurgere da soli ad elementi sufficienti dell'accettazione tacita ma solo qualora vi sia la prova che gli stessi siano stati realizzati direttamente dal chiamato o da un soggetto terzo a tanto delegato: "l'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal compimento di atti di natura non meramente fiscale (come la denuncia di successione), ma al contempo fiscali e civili (come la voltura catastale), esclusivamente se posti in essere dal chiamato o a questo riferibili in via mediata, per conferimento di delega ovvero per svolgimento di mansioni procuratorie o attraverso negotiorum gestio, seguiti da ratifica dell'interessato; pertanto, non è configurabile l'accettazione tacita in caso di omessa identificazione del soggetto che ha conferito la delega o successivamente ratificato l'operato di chi ha in concreto compiuto l'atto".[2]).
In questo scenario, in particolare, la giurisprudenza ha operato una distinzione tra atti meramente fiscali e atti che, oltre al rilievo tributario, comportino anche effetti sotto il profilo civilistico, come, per l'appunto, la voltura catastale. Quest'ultima può assumere rilevanza ai fini dell'accettazione solo se inserita in un quadro più ampio e coerente di comportamenti, e se vi sia certezza sul soggetto da cui proviene o in nome del quale è stata effettuata[3].
Con la decisione in commento, la seconda sezione civile della Corte ha confermato l'orientamento secondo cui la denuncia di successione non può, da sola, integrare accettazione tacita dell'eredità. Si tratta infatti di un adempimento di tipo fiscale e conservativo, che non esprime in modo chiaro e inequivoco l'intenzione del chiamato di accettare l'eredità. Di conseguenza, quest'ultima non può avere valore determinante ai fini della valida prosecuzione di un'esecuzione immobiliare governata dal principio di continuità delle trascrizioni.
Secondo la Corte, quindi, la denuncia di successione e l'accettazione dell'eredità devono tenersi ben distinte: "…ai fini dell'accettazione tacita dell'eredità, sono privi di rilevanza tutti quegli atti che, attese la loro natura e finalità, non sono idonei ad esprimere in modo certo l'intenzione univoca di assunzione della qualità di erede, come la denuncia di successione, il pagamento delle relative imposte, la richiesta di registrazione del testamento e la sua trascrizione. Infatti, trattandosi di adempimenti di prevalente contenuto fiscale, caratterizzati da scopi conservativi, il giudice di merito, a cui compete il relativo accertamento, può legittimamente escludere, con riferimento ad essi, il proposito di accettare l'eredità."
A Nel caso di specie, quindi, non può dubitarsi della validità dell'azione realizzata dal creditore atteso che "l'accertamento giudiziale rappresenta l'unico mezzo che avrebbe consentito al creditore di accertare l'accettazione dell'eredità e, di conseguenza, di ricostruire la continuità delle trascrizioni sull'immobile pignorato".
Con la pronuncia, inoltre, la Cassazione, a fronte di relativa censura operata dalla ricorrente in sede di legittimità, ha avuto l'occasione di esprimersi sulla mediazione obbligatoria quale condizione di procedibilità in materia successoria.
In particolare, la Corte, ha evidenziato come, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 28/2010, il tentativo di mediazione costituisca condizione di procedibilità della domanda giudiziale, dalla cui omissione deriva l'improcedibilità dell'azione, ma solo ove questa venga eccepita tempestivamente dal convenuto o rilevata d'ufficio dal giudice entro la prima udienza.
Pertanto, anche sotto questo profilo, la doglianza della ricorrente è stata ritenuta infondata.
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