La vicenda trae origine da una domanda risarcitoria proposta nei confronti di un Comune per le lesioni subite da un pedone a seguito di una caduta su una scalinata pubblica.
La Cassazione ha richiamato il più recente orientamento di legittimità in materia di responsabilità da cose in custodia, ribadendo che l'art. 2051 c.c. configura una responsabilità di natura oggettiva.
La responsabilità del custode non si fonda su una presunzione di colpa, ma sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno. Il danneggiato deve quindi provare la relazione di custodia e il rapporto causale tra la cosa e l'evento lesivo.
Una volta fornita tale prova, spetta al custode provare l'esistenza di un fattore idoneo a interrompere o ridurre il nesso causale. Tale fattore può consistere nel caso fortuito oppure nella condotta del danneggiato o di un terzo, quando essa assuma rilievo causale esclusivo o concorrente.
La Corte ha precisato che, nel caso esaminato, la relazione di custodia non era in discussione e risultava parimenti accertato che la caduta fosse avvenuta sul gradino deteriorato. Di conseguenza, incombeva sull'ente locale l'onere di provare che l'evento fosse stato determinato da un fatto imprevedibile oppure da una condotta colposa del danneggiato.
La Cassazione, in conclusione, ha dichiarato inammissibile il ricorso del Comune, condannandolo al pagamento delle spese di lite e dando atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
La pronuncia ribadisce un principio di rilievo per il contenzioso risarcitorio da insidia stradale:
In tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., il danneggiato deve provare la relazione di custodia e il nesso causale tra la cosa e il danno. Spetta invece al custode dimostrare il caso fortuito oppure la condotta colposa del danneggiato, avente efficacia causale esclusiva o concorrente nella produzione dell'evento. La mera allegazione della disattenzione dell'utente, se generica e non supportata da specifici elementi fattuali, non è idonea a escludere né a ridurre la responsabilità del custode.
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